di Alessandro Gargiulo
«L’opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, anche disposta successivamente all’acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva al pignoramento, il bene appartiene al terzo ‘pieno iure’, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all’acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita» (Cass. pen., sez. III, n. 30294, 3 agosto 2021).
Il Tribunale di Torino confermava le ordinanze con cui la Corte d’Appello di Torino aveva dichiarato inammissibili le istanze di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel procedimento penale a carico di più imputati in relazione a numerosi reati tributari, proposte dalle aggiudicatarie degli immobili oggetto di sequestro all’esito della procedura esecutiva già esistente sugli immobili.
Le aggiudicatarie degli immobili in questione ricorrono in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che la Corte d’Appello aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame cautelare, in quanto riteneva che il terzo titolare del bene su cui insiste il sequestro preventivo non fosse autonomamente legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare nel corso del giudizio di merito, riconoscendo allo stesso la legittimazione ad agire solo in via esecutiva, una volta che la sentenza che dispone la confisca sia divenuta irrevocabile.
Il ricorso è fondato.
La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «l’opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, anche disposta successivamente all’acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva al pignoramento, il bene appartiene al terzo ‘pieno iure‘, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all’acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita».
L’opponibilità del vincolo penale del terzo acquirente in sede esecutiva, pertanto, dipende dalla data di trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così tale precedenza a costituire il presupposto necessario per disporre la confisca del bene anche nei confronti del terzo acquirente; nel caso di specie, invece, il vincolo nascente dal sequestro preventivo sugli immobili in contestazione risultava trascritto posteriormente all’atto di pignoramento immobiliare, con conseguente sua inopponibilità alle ricorrenti, quali terze acquirenti dei beni per aggiudicazione della vendita disposta nella procedura esecutiva.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.
Alessandro Gargiulo