Cass. civ., sez. II, ord. 8 settembre 2021, n. 24181
di Alessandro Gargiulo
La sez. II civile della Cassazione (ordinanza n. 24181/21, depositata l’8 settembre) si è occupata del tasso degli interessi moratori da applicare in relazione ad un contratto di mutuo risolto per inadempimento del debitore; mutuo nel quale era prevista, in costanza di rapporto, l’applicazione degli interessi ad un tasso “variabile”.
Un istituto bancario notificava un atto di precetto al debitore in relazione ad un contratto di mutuo risolto per inadempimento. Contratto di mutuo che contemplava il conteggio degli interessi ad un “tasso variabile”.
Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione chiedendo l’accertamento della somma effettivamente dovuta nonché l’accertamento della “non debenza” degli interessi moratori (successivi alla risoluzione) pretesi dalla banca.
Il Tribunale (dopo aver disposto una CTU) accoglieva in parte l’opposizione rideterminando l’importo dovuto e statuendo la debenza degli interessi moratori (a far data dalla notifica del precetto) al saggio legale.
In appello la somma dovuta veniva confermata mentre il tasso degli interessi moratori veniva aumentato, accogliendo una delle possibili soluzioni indicate dal CTU. In sostanza, il giudice d’appello aveva escluso l’applicazione del tasso legale quanto agli interessi di mora.
Il CTU., nominato dal giudice di prime cure, aveva individuato due distinte ipotesi di calcolo degli interessi di mora, rispettivamente con applicazione dell’ultimo tasso in vigore prima dell’estinzione del rapporto, ovvero dell’ultimo tasso d’interesse corrispettivo applicato all’epoca dell’estinzione.
Il CTU aveva infatti verificato che il contratto di mutuo non prevedeva un tasso convenzionale fisso di interesse di mora, ma rinviava per la determinazione del medesimo a quanto previsto dall’art. 16, l. n. 175/1991 (contenente “Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche”, il quale a sua volta stabilisce, al terzo comma, che «la misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e resa pubblica in ciascun locale, aperto al pubblico, dell’Ente»).
Quello descritto dal CTU rappresenta un meccanismo, osserva la Corte, fondato sulla periodica variazione del tasso di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di mutuo fondiario secondo modalità direttamente ancorate all’oscillazione stabilita dalle autorità centrali dello Stato.
Ne consegue che esso non consente di individuare un valore fisso da applicare, a decorrere dalla risoluzione del rapporto in avanti, al debito maturato a quella data dal debitore.
Il CTU, dopo aver certificato l’impossibilità di ricostruire il tasso convenzionale da applicare al rapporto per il tempo successivo alla sua risoluzione, aveva individuato e proposto due distinte ipotesi di lavoro.
Su queste basi, la Corte territoriale aveva ritenuto di applicare il saggio maggiore tra quelli proposti dal CTU, senza tuttavia fornire alcuna specifica motivazione a sostegno della propria scelta.
Al contrario, il giudice di merito avrebbe dovuto dar conto delle ragioni specifiche per le quali tra le diverse opzioni proposte dal C.T.U. l’una fosse preferibile rispetto all’altra; e, ove avesse ritenuto di non poter individuare un tasso convenzionale di mora certo da applicare per il periodo successivo alla risoluzione, avrebbe dovuto calcolare gli interessi, a decorrere da tale data, nella misura corrispondente al saggio legale, in applicazione della norma generale di cui all’art. 1224, comma 1, c.c.
A sostegno della sua affermazione la Corte di Cassazione ricorda che l’art. 1224, comma 1, c.c., stabilisce che «sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali», mentre il secondo comma (rectius: seconda parte del primo comma) fa salvi, anche per il tempo successivo, gli eventuali interessi convenzionali, superiori al saggio legale contrattualmente, dovuti «prima della mora».
La risoluzione del contratto per inadempimento implica l’automatica costituzione in mora della parte inadempiente, se non avvenuta precedentemente; pertanto l’art. 1224 c.c. spiega certamente effetti a decorrere dalla risoluzione del negozio.
I Giudici di legittimità ritengono che con l’espressione dal codice (“prima della mora”) il legislatore abbia inteso fare riferimento a tutto il periodo anteriore alla mora (e, dunque, alla risoluzione del rapporto negoziale), e non solamente al giorno, o alla settimana, o al mese, o all’anno antecedente a detto evento.
Nel descritto quadro, quando, come nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio convenzionale previsto contrattualmente è variabile, non è concretamente possibile individuare un tasso unitario per l’intera durata del rapporto giuridico, essendo la variabilità dell’interesse moratorio convenzionale proprio uno degli elementi caratterizzanti il rapporto stesso.
In tale eventualità, quando le parti non abbiano espressamente stabilito che, in ipotesi di costituzione in mora del debitore inadempiente, o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si debba applicare al periodo successivo a detti eventi un tasso convenzionale prestabilito (anche da individuarsi nell’ultimo tasso variabile applicabile in base alla regola negoziale, ovvero nella misura del saggio tendenziale risultante dalla media tra tutti i tassi variabili applicati al rapporto), non è possibile fare applicazione del secondo comma (rectius: seconda parte del comma 1) dell’art. 1224 c.c., a causa dell’impossibilità pratica di stabilire in che misura fossero stati stabiliti gli interessi convenzionali “prima della mora”.
In questa ipotesi, dunque, per il periodo successivo alla risoluzione sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale, in applicazione della regola generale di cui al primo comma dell’art. 1224 c.c.
La decisione d’appello è stata in conclusione cassata ed il giudice del rinvio dovrà fare applicazione del principio secondo cui «in difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti sull’applicazione, per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora (e dunque, ove questa non sia avvenuta prima, dalla risoluzione del rapporto) e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, senza possibilità di applicare, in assenza di specifico accordo tra le parti, un tasso convenzionale fisso in luogo di quello, variabile, pattuito dalle parti».
Alessandro Gargiulo