di Alessandro Gargiulo
Gli Stati membri, al fine di limitare la diffusione del COVID-19, hanno adottato misure che hanno inciso sull’esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati da parte dei cittadini dell’U.E. A tale scopo, ossia per garantire l’esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’U.E. hanno adottato il regolamento (UE) 2021/1953, che costituisce un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati COVID-19.
Il 30 agosto 2021 alcuni cittadini hanno presentato al Tribunale un ricorso per l’annullamento totale o parziale del regolamento e hanno depositato una domanda cautelare per ottenere, la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni relative al rilascio, alla verifica e all’accettazione transnazionali dei certificati.
In particolare, i ricorrenti affermano che tale regolamento crea una discriminazione tra persone vaccinate e persone non vaccinate nell’esercizio dei loro diritti fondamentali, andando a violare il loro diritto alla libera circolazione «qualora non si sottopongano a un trattamento medico invasivo contrario alla loro volontà, così causando una limitazione diretta della loro libertà personale garantita dall’art. 6 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della loro libertà professionale e del loro diritto al lavoro, garantiti dall’art. 15 della stessa carta».
Il Tribunale rigetta la domanda cautelare.
Il Presidente del Tribunale precisa che la sospensione dell’esecuzione può essere accordata se la parte richiedente prova che la sua concessione è fondata prima facie in fatto e in diritto e che è urgente.
Al riguardo, il Giudice osserva che nessuna argomentazione dei richiedenti dimostra il carattere manifesto della violazione denunciata, «poiché il possesso dei certificati previsti dal regolamento non è condizione necessaria per l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Inoltre, egli sottolinea che i richiedenti non presentano alcun elemento che dimostri il peggioramento delle loro condizioni di spostamento, derivante dal regolamento, rispetto alla situazione preesistente alla sua entrata in vigore. In effetti, lo scopo del regolamento impugnato è semmai quello di facilitare l’esercizio del diritto di libera circolazione in seno all’Unione durante la pandemia di Covid-19 grazie all’introduzione di un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati Covid digitali dell’UE».
Inoltre, egli constata che i richiedenti hanno omesso di fornire indicazioni concrete e precise suffragate da documentazione scritta, cosicché egli non è in grado di valutare se il preteso danno possa qualificarsi come grave ed irreparabile.
Il Tribunale conclude che i ricorrenti «non hanno provato che la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta, per cui la domanda cautelare è rigettata, senza necessità di esaminare la condizione relativa all’esistenza del fumus boni iuris né di procedere al bilanciamento degli interessi».
Alessandro Gargiulo