Riconoscimento della filiazione arcobaleno


di Alessandro Gargiulo

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 14 dicembre 2021, n. C-490/20 (ECLI:EU:C:2021:1008)

La CGUE con l’odierna sentenza (EU:C:2021:1008) smentisce quanto affermato dall’AG che consentiva la libera circolazione del minore con le madri, ma non il rilascio della carta d’identità etc. (v Conclusioni annotate nel quotidiano del 16/4/21) negando il rapporto di filiazione in nome della tutela dell’identità nazionale.
La questione riguarda il rifiuto opposto ad una cittadina bulgara di rilasciare alla figlia, minorenne, una carta d’identità/passaporto per potersi trasferire/viaggiare in quel paese con entrambe le madri, risultanti da un certificato di nascita spagnolo (la bimba è nata e risiede in Spagna con le madri).
Il rifiuto era basato sulla tutela dell’identità nazionale che non riconosce le famiglie arcobaleno, ma solo quella tradizionale e quindi su motivi di ordine pubblico: la CGUE è stata di opinione decisamente opposta come in epigrafe.

Il figlio di una cittadina comunitaria è un cittadino europeo

E per tale motivo deve godere degli stessi diritti di ogni cittadino dell’UE.
La minore, come attestato dal certificato di nascita spagnolo, ha il cognome (anche) della madre bulgara perciò è cittadina bulgara senza ombra di dubbio (l’AG aveva perplessità).
Sul punto la CGUE ha «già avuto occasione di constatare che l’articolo 21 TFUE osta a che le autorità di uno Stato membro, applicando il loro diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un minore come determinato e registrato in un altro Stato membro, dove tale figlio è nato e ha risieduto da allora» (EU:C:2008:559).
Più precisamente dal momento che la filiazione, giuridica o biologica, è stata già riconosciuta da un altro Stato membro nel certificato di nascita, ove entrambe le donne sono indicate come madri, la Bulgaria (o qualsiasi altro Stato dell’UE) è obbligata a riconoscere ad entrambe i diritti di ogni cittadino comunitario e tra questi il diritto ad una serena e felice vita familiare.
Quindi, pur avendo un margine discrezionale nel riconoscere le famiglie arcobaleno e le nozze/unioni tra persone dello stesso sesso, non può rifiutarsi, per motivi di tutela dell’identità nazionale e di ordine pubblico, di rilasciare la carta d’identità e/o il passaporto che consenta alla minore di viaggiare, vivere etc. con entrambe le madri in Bulgaria, e ciò nel pieno rispetto del diritto UE e della tutela dei suoi diritti fondamentali.

Essere figlio di una coppia dello stesso sesso non priva il minore dei propri diritti

Rientra, perciò nell’interesse superiore del minore potersi trasferire ovunque e vivere con le madri, nel pieno esercizio del diritto fondamentale alla libertà di circolazione e di stabilimento: la prassi costante e recente della CGUE riconosce che il concetto di famiglia è strettamente connesso ai forti legami tra due o più persone e che anche una coppia dello stesso sesso è una famiglia rientrando nella nozione di “vita privata” ex art. 7 Carta di Nizza (8 Cedu).
L’art. 24 della Carta di Nizza sancisce i diritti del minore e l’art. 2 della Convenzione del fanciullo «sancisce, per il minore, il principio di non discriminazione, il quale esige che i diritti enunciati in tale convenzione, tra i quali figurano, al suo articolo 7, il diritto di essere registrato fin dalla nascita, di avere un nome e di acquisire la cittadinanza, siano garantiti a quest’ultimo, senza che il minore ne soffra, a tale riguardo, discriminazione, compresa la discriminazione basata sull’orientamento sessuale dei genitori».
Indipendentemente dal riconoscimento della cittadinanza bulgara della minore in questione vi è un rapporto di filiazione con una cittadina di questo Stato (discendente diretta), attestato da un certificato di nascita di un altro Stato membro, perciò quale figlio di cittadina dell’UE deve goderne degli stessi diritti ed una diversa soluzione sarebbe contraria agli artt. 7 e 24 Carta di Nizza ed al diritto dell’UE.

La tutela della famiglia tradizionale non è invocabile per negare i diritti della famiglia arcobaleno

La CGUE sul punto non lascia adito a dubbi: «la nozione di «ordine pubblico» quale giustificazione di una deroga a una libertà fondamentale deve essere intesa restrittivamente, in modo che la sua portata non possa essere determinata unilateralmente da ciascuno degli Stati membri senza il controllo delle istituzioni dell’Unione. Ne consegue che l’ordine pubblico può essere invocato solo in caso di minaccia reale e sufficientemente grave che leda un interesse fondamentale della società» che non è ravvisabile nella fattispecie. La minore ha il diritto ad avere una serena vita familiare con entrambe le madri, essendo irrilevante che l’altra sia inglese. È un suo supremo interesse che prevale su ogni altro, perciò non può e non deve essere subordinato alla tutela della famiglia tradizionale quale identità nazionale: ciò lederebbe i suoi diritti fondamentali ed i principi comunitari come sinora esplicato. Entrambi i modelli di famiglia devono e possono convivere senza discriminare i figli delle coppie dello stesso sesso.

Alessandro Gargiulo

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