di Alessandro Gargiulo
Questo uno dei tanti principi di cui ad un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che, in parziale accoglimento dell’istanza presentata da un detenuto presso la Casa circondariale di Terni, ha riconosciuto, per una carcerazione trentennale (dal 1988 al 2018) una somma di circa 23.000 euro.
Tra gli strumenti utilizzati dall’Italia per rimediare alle disfunzioni strutturali delle carceri italiane rilevate nella storica sentenza pronunciata dalla Corte EDU nel caso Torregiani ed altri dell’8 gennaio 2013, è stato introdotto nell’art. 35-ter ord. pen. l’istituto dei rimedi riparatori qualora le condizioni detentive in contrasto con l’art. 3 CEDU.
Il ristoro può aver luogo nella forma cosiddetta “specifica”, cioè con una detrazione di pena nella misura di un giorno ogni dieci giorni in cui è stato subito il pregiudizio, o in forma “monetaria”, nella misura di otto euro per ciascun giorno in cui è stato subito il pregiudizio.
Le Sezioni Unite Civili hanno riconosciuto la natura di mero indennizzo dell’istituto riparatore delle detenzioni contra CEDU, e non risarcimento del danno (n. 11018/2018) con conseguente prescrizione decennale (e non quella quinquennale da fatto illecito) e con carattere retroattivo (possibile ricorrervi pur quando la carcerazione sia cessata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 92/2014). Agli istituti ex art. 35-ter possono accedere tutti i detenuti, anche quelli condannati all’ergastolo, come precisato dalla sentenza interpretativa di rigetto n.204/2016 della Corte Costituzioanle e dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. V, n. 23110/2020; Sez. VI, n. 20830/2019).
Il riferimento portato alla disposizione dell’ art 69 ord. pen. definisce ulteriormente l’ambito della cognizione del magistrato di sorveglianza in relazione all’applicazione dello specifico rimedio risarcitorio in esame, poiché precisa che la lesione accertata, per fondare una pronuncia di addebito a carico dell’Amministrazione penitenziaria deve consistere in un pregiudizio “attuale e grave” della posizione soggettiva del detenuto o dell’internato.
Presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l’attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell’art. 35-ter ord. pen. al pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6, lettera b) della stessa legge penitenziaria, opera ai fini dell’individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento.
Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia dichiarato l’inammissibilità de plano della predetta istanza-reclamo, in applicazione dell’art 666, comma 2 c.p.p., comma 2, e dunque senza la previa instaurazione del contraddittorio, il rimedio esperibile sarà il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza (Sez. I, n. 9658/2017 e 16915/2018).
In merito al parametro della “gravità” del pregiudizio, va considerato che l’art. 3 CEDU così come interpretato della Corte di Strasburgo definisce il contenuto della norma e che tale valutazione è operata esclusivamente alla stregua dei canoni e degli standard giurisprudenziali.
Come ricorda il Giudice di sorveglianza di Spoleto, in ordine al sovraffollamento carcerario, mentre un precedente indirizzo convenzionale riteneva “automatica” la violazione dell’art. 3 CEDU in caso di spazio detentivo minimo pro capite inferiore a 3 metri quadrati, adesso, dopo la sentenza della Grande Cambre Mursic contro Croazia del 20 ottobre 2016, è prevista una strong presumption di violazione, vincibile dall’amministrazione solo se sono presenti “tutti” i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività (come specificato dalle Sezioni Unite penali nella sentenza n. 6551/2021 che ha ulteriormente chiarito come qualora il range detentivo sia compreso tra 3 e 4 metri quadri tali fattori vanno valutati unitariamente ad altri fattori di carattere negativo).
Corte EDU e Cassazione italiana sono concordi nel ritenere che per spazio minimo individuale in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idoneo al movimento, il che comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto “a castello”, tipologia massimamente ricorrente nelle camere multiple dei nostri istituti penitenziari.
Passando agli aspetti procedurali, anche se detenuto per altro titolo, correttamente il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha riconosciuto al richiedente solo l’indennizzo. Poiché l’avvenuta espiazione della pena determina, stante l’univoco tenore letterale della norma, la possibilità di chiedere il solo ristoro nella forma “monetaria”, non è possibile ammettere, in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell’interessato nella possibilità giuridica di richiedere la prima forma di ristoro per la precorsa carcerazione.
In altri termini, la cesura fra i periodi di detenzione deve ritenersi preclusiva della possibilità di richiedere una decurtazione da imputare alla nuova pena espianda e da correlare al pregiudizio patito durante la precedente espiazione, quando vi sia discontinuità fra le fasi esecutive.
Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al soggetto una sorta di “credito”, spendibile persino in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere, con un risultato interpretativo complessivo che potrebbe sortire finanche effetti criminogeni (Cass. n. 16915/2018).
La Suprema Corte ha anche specificato che dal chiaro tenore letterale dell’art. 35-ter ord. pen., comma 2, si ricava il principio in base al quale spetta sempre all’Ufficio di sorveglianza pronunciarsi sulla domanda di ristoro avanzata da persona in stato di detenzione (anche se sottoposto a misura alternativa alla detenzione: Sez. I, n. 51302/2019): e ciò sia nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il ristoro in forma “specifica”, sia nell’ipotesi, qui in rilievo, in cui il ristoro possa riconoscersi soltanto in forma monetaria.
La differenza delle modalità ristorative non incide, in definitiva, sull’attribuzione alla Magistratura di sorveglianza della competenza a pronunciarsi sulle istanze dei detenuti. Ciò è pienamente coerente con l’impostazione dell’ordinamento giuridico che la designa, in via ordinaria, quale naturale destinataria delle istanze di tutela proposte da persone in stato di detenzione e comunque inerenti alla pena (Cass. n. 40909/2017).
Qualche pronuncia (proprio dell’Ufficio di sorveglianza di Spoleto) ha riconosciuto tale possibilità di esperire il rimedio ex art. 35-ter ord. pen. anche a chi è in custodia cautelare, garantendo quale risarcimento nelle forme della riduzione della pena così come richiesto dall’interessato nell’ipotesi in cui si giunga ad una condanna irrevocabile, ordinando una riduzione della pena per la riduzione di giorni derivanti dal calcolo della detenzione contra CEDU (un giorno ogni dieci di carcerazione disumana o degradante).
La giurisprudenza maggioritaria esclude invece tale possibilità di “apertura di credito” di giorni di futura fungibilità, ritenendo che, in questi casi, qualora ritenga accertato il pregiudizio subito dal ricorrente, potrà riconoscere in suo favore il ristoro pecuniario stabilito dalla evocata disposizione penitenziaria (Uff. sorv. Udine, est. Fiorentin, 9 febbraio 2017).
Quindi, in presenza dell’infelice formulazione dell’art. 35-ter ord. pen., pur concordando sulla competenza funzionale del magistrato di sorveglianza, ritiene differente la modalità di ristoro, che può essere solo quella pecuniaria.
Il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio dal detenuto per il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non può opporre in compensazione il credito maturato verso il medesimo detenuto per le spese di mantenimento, trattandosi di un credito che non è certo ed esigibile prima della definizione del procedimento previsto dall’art. 6 del T.U. delle spese di giustizia d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 20528/2018).
Quali sono i passaggi successivi per ricevere il riconosciuto risarcimento?
Occorre attendere che la pronuncia sia definitiva (pur non essendo ciò previsto da alcuna disposizione di legge), e che, quindi, l’Amministrazione penitenziaria non presenti gravame; altrimenti il DAP presso il Ministero della Giustizia si rifiuterà di eseguire fin tanto che il tribunale di sorveglianza avrà confermato o meno il provvedimento.
Se invece non vi è impugnazione e il provvedimento dovesse diventare definitivo, l’adempimento va chiesto, per l’appunto, al DAP, al quale va inoltrata via PEC la richiesta, con la relativa documentazione.
Il Dipartimento, se l’importo è superiore a cinquemila euro dovrà prima verificare se vi sono debiti con l’Agenzia delle entrate e, effettuata eventualmente la decurtazione dell’importo risarcitorio riconosciuto dal giudice di sorveglianza, provvederà al relativo pagamento.
Qualora il DAP dovesse rifiutarsi di effettuare il versamento delle somme, si registrano due scuole di pensiero sulla possibilità di precettare il debitore.
Seconda una prima impostazione, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza non è compresa nell’elenco dei titoli esecutivi previsti dall’art. 474 c.p.c.; pertanto, una volta inviata una richiesta di pagamento, in caso di risposta negativa, occorre adire il magistrato di sorveglianza con una richiesta di ottemperanza.
Secondo altra ricostruzione, anche al provvedimento dell’ufficio di sorveglianza deve potersi apporre la formula esecutiva e, con questa, direttamente il precetto.
Alessandro Gargiulo