Procedimento disciplinare: medici gemelli


Cass. civ., sez. lav, sent., 27 gennaio 2022, n. 2405

a cura di Rosaria Barrella*

La Corte d’Appello confermava la pronuncia del Tribunale di Lecco e rigettava la domanda proposta da due fratelli medici nei confronti dell’ASL.
La suddetta domanda aveva ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti disciplinari applicati ai ricorrenti, all’esito dei quali era Stato revocato il rapporto convenzionale esistente tra i due medici e l’ASL. Secondo la Corte territoriale risultava legittima la sanzione irrogata ai due, che si erano scambiati il lavoro.

Avv. Rosaria Barrella – Foro di Napoli

I due medici gemelli ricorrono in Cassazione, denunciando, tra i vari motivi, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 7, l. n. 300/1970 e art. 30 ACN per la disciplina dei rapporti in convenzione. I due lamentano l’erroneità del giudizio della Corte territoriale riguardo la correttezza formale del procedimento disciplinare che sarebbe viziato dalla «compressione del diritto di difesa e dalla non corrispondenza degli addebiti contestati rispetto a quelli assunti a fondamento del provvedimento sanzionatorio».
I medici, inoltre, imputano alla Corte d’Appello la mancata considerazione della ricorrenza di «disposizioni ammissive della sostituzione tra medici di base e dell’acquiescenza nei fatti mostrata dalla ASL ad una simile prassi operativa», idonea ad escludere la rilevanza disciplinare degli addebiti sanzionati.

La doglianza è infondata.
La Cassazione, infatti, conviene con la lettura operata dalla Corte territoriale, sia con riguardo alla normativa posta a presidio della regolarità del procedimento disciplinare, sia della lettera di contestazione, diretta ad imputare ai ricorrenti «comportamenti tutti riconducibili alla vicenda diffusa dai media», per cui uno dei fratelli provvedeva alla cura dei pazienti dell’altro «nell’unico studio dai due, pur titolari di due distinte convenzioni implicanti l’uso di due studi medici, attrezzato per lo svolgimento dell’attività convenzionata». L’altro gemello, invece, «attendeva presso altro studio alla propria attività».

Inoltre, il Collegio concorda anche con la scelta della Corte territoriale che ha ritenuto di dover escludere «l’ammissibilità in diritto e in fatto di un fenomeno di sostituzione di un professionista ad un altro, correttamente considerato non riconducibile alla previsione contrattuale che contempla una simile evenienza né tale da integrare l’acquiescenza della ASL per aver questa acconsentito a che vi fossero tra i fratelli sostituzioni ordinarie, in quanto destinato a concretarsi nel sostituirsi di uno di essi nello svolgimento integrale dell’attività dell’altro per consentire a questi l’esecuzione di una diversa attività lavorativa […]».
Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato.

Rosaria Barrella

*Dipartimento Nazionale Movimento Forense sulle Responsabilità Professionali

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